Legge 22 aprile 1941, n. 633
Protezione del
diritto d'autore e altri
diritti connessi al suo esercizio.
Articoli estratti
Articolo 68.
1. È libera la riproduzione di singole opere o
brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di
riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. È libera la fotocopia di
opere esistenti nelle biblioteche
accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli
archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza
alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e
partiture musicali è consentita, nei limiti del
quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le
pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o
centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a
disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia
o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori
ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante
tali apparecchi, vengono riprodotte per
gli usi previsti nel comma 3.
La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione
sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente
legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie
interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina
riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i
libri.
5. Le riproduzioni
per uso personale delle opere esistenti nelle
biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al
comma 3, possono
essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma
3, con corresponsione di un
compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2
dell'articolo 181-ter , determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1
del medesimo articolo 181-ter . Tale compenso è versato direttamente ogni anno
dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le
biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3
non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di
difficile reperibilità sul mercato.
6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e,
in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione
economica spettanti all'autore.
Articolo 171.
1) Salvo
quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito
con la multa da lire 100.000 (euro 51) a lire 4.000.000 (euro 2.065) chiunque,
senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita
o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima
che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato
esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di quasiasi genere, un'opera dell'ingegno
protetta, o parte di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni
od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione
musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica
dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni
musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante
altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di
elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di
esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto
rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) ...omissis;
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in
dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni
radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente
registrati.
2) Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lett. a-bis), è
ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima
dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla
metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso,
oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire
1.000.000 (euro 516), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera
altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità
dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione
dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione
dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma
dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia
o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione
amministrativa pecuniaria da due (euro 1.032) a dieci milioni di lire (euro
5.164).
Articolo 171-ter.
1. È
punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da cinque (euro 2.582) a trenta milioni (euro
15.493) di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al
circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi,
nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o
didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se
inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con
qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico
le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento,
videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi
della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde
con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti
di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza
il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede
a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per
scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi
che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci
misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente
progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere
possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure
tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della
rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei
titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di
eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità
amministrativa o giurisdizionale*;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art.
102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde
per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere
o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le
informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la
multa da cinque (euro 2.582) a trenta milioni (euro 15.493) di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone
altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre
cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti
connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico
imettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di quasiasi
genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate
dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti
previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del
codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a
diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione
di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o
commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste
dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
* In mancanza di una precedente lettera g), la lettera f-bis) va intesa come g).
Articolo 172.
Se i fatti preveduti
nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è dell'ammenda sino a lire
2.000.000 (euro 1.032).
Con la stessa pena è punito chiunque:
a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli artt.
180 e 183;
b) non ottempera agli obblighi previsti negli artt. 153 e 154;
c) viola le norme degli artt. 175 e 176.
Articolo 174-bis.
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
Articolo 174-ter.
1.
Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce,
in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti
atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione opere o materiali
protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici,
informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge,
ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione
tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli
artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e
171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le
sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del
provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o
delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata
sino ad euro 1.032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e
del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali
quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel
settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la
revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
Articolo 181-ter
1. I
compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68
sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le
associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento
dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società,
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite
le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.
L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68
decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già
attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche
tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con
proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato
consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni.